Home | Elenco iscritti | Elenco scuole | Aggiornamento | Supervisione | Eventi | Come iscriversi | News | Rassegna stampa

Vai alla home page
Oggi è giovedì 2 maggio 2024

   .: Come iscriversi
   .: Attestato ex Legge 4/2013
   .: Esami
   .: Assicurazione
   .: Codice deontologico
 
   .: Cerca un counselor
   .: Informazioni utili
   .: Linee guida
   .: Sportello utente
   .: Definizione di counseling
 
   .: Enti di formazione
   .: Corsi triennali
   .: Specializzazioni
   .: Aggiornamenti
   .: Aggiornamenti on line
 
   .: Chi siamo
   .: Cosa facciamo
   .: Gruppo dirigente
   .: Recapiti e contatti
   .: Coordinate bancarie

Counseling Day 2023


 
Approvata ieri alla Camera in Assemblea la normativa sul riconscimento senza alcun vincolo di esclusiva delle libere associazioni delle professioni non ordinistiche nel rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza del mercato e con la finalità di promuovere la qualificazione professionale degli operatori e una maggiore tutela dei consumatori. Accanto alle professioni “ordinistiche” (o “protette”) si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o “non protette”, diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate. Numerose tipologie di professioni non regolamentate si ritrovano in settori come le arti, le scienze, i servizi alle imprese e la cura alla persona: gli amministratori di condomini, gli animatori, i fisioterapisti, i musicoterapeuti, i bibliotecari, gli statistici, gli esperti in medicine integrate, i pubblicitari, i consulenti fiscali, ecc.

Ad inizio legislatura la Camera ha avviato l’esame di una serie di proposte di legge, tutte d’iniziativa parlamentare (A.C. 3 e abb.), volte ad una complessiva riforma dell’ordinamento sia delle “professioni regolamentate” sia delle “professioni non regolamentate”. In una prima fase dell'iter, i due aspetti sono stati trattati congiuntamente; successivamente, le Commissioni competenti (giustizia e attività produttive) hanno deciso di separare i procedimenti legislativi relativi alla riforma delle professioni regolamentate (cfr. La riforma delle professioni) e di quelle non regolamentate (seduta del 23 giugno 2010).

Il testo approvato dalla Commissione X ed elaborato sulla base delle proposte di legge A.C.1934 e abb. reca dunque una disciplina delle «professioni non organizzate in ordini o collegi». La scelta della forma societaria in cui esercitare la propria professione è lasciata al professionista, riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

I professionisti possono costituire associazioni professionali, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, che rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti (regolare iscrizione del professionista, requisiti e standard qualitativi, possesso della polizza assicurativa, ...) previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Tali attestazioni non rappresentano tuttavia requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche UNI, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

titolo: La Camera approva la normativa sulle professioni
autore/curatore: Maria Ferrante
fonte: Italian Network
data di pubblicazione: 18/04/2012
tags: riforma professioni, riconoscimento associazioni professionali, colap

Home | Privacy | Note legali | Sportello utente | Contatti | Partnership | RSS

© 2009-2024 AssoCounseling. Codice fiscale 97532290158. Tutti i diritti riservati.